Riduzione 35% contributi forfettario: a chi spetta e quando
Non arriva col regime fiscale: si chiede, con una domanda telematica e un termine che la legge chiama di decadenza. Spetta solo a chi esercita attività d’impresa, e ha un prezzo scritto nella norma stessa: riduce di un terzo il versamento e riduce in proporzione i mesi di contribuzione che vengono accreditati.
È un regime a sé, dentro il forfettario
I commi da 76 a 84 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 non parlano di tasse: istituiscono un regime contributivo agevolato. Il comma 76 apre così: «I soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d’impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84».
Due parole di quel comma decidono quasi tutto. «Possono applicare» vuol dire che è facoltativo, quindi che va chiesto. «Esercenti attività d’impresa» vuol dire che metà dei forfettari ne resta fuori.
A chi spetta, e a chi no
| Chi | Spetta? | Dove lo dice |
|---|---|---|
| Artigiano o commerciante in regime forfettario | Sì, su domanda | c. 76: «i soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d’impresa» |
| Professionista in Gestione separata | No | c. 76 parla di attività d’impresa; il c. 77 rinvia alla legge 233/1990, che è la legge dei contributi di artigiani e commercianti |
| Iscritto a una cassa professionale | No | stessa ragione: la cassa non è la gestione del c. 77 |
| Coadiuvanti e coadiutori dell’impresa familiare | Rientrano nel calcolo | c. 78: il titolare può attribuire loro fino al 49% del reddito; il c. 81 esclude però per i familiari collaboratori la riduzione di tre punti della legge 233/1990 |
| Chi chiede il regime ma nell’anno della domanda perde le condizioni del c. 54 | No | c. 82, ultimo periodo |
| Chi è già passato al regime previdenziale ordinario | No, e non ci rientra | c. 82, terzo periodo: «in ogni caso» |
L’esclusione dei professionisti non è una dimenticanza del legislatore né una scelta dell’INPS: sta nell’impianto del comma 77, che assume come base imponibile il reddito forfettario «ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233» — la legge che disciplina i contributi delle gestioni artigiani e commercianti. Chi versa alla Gestione separata o a una cassa non ha un comma a cui agganciarsi. Quanto si paga in ciascuna gestione, e perché il minimale conta più dell’aliquota, sta nella guida sui contributi INPS nel forfettario.
Che cosa riduce, e che cosa lascia dov’è
Il secondo periodo del comma 77 è una riga: «Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento». Non distingue fra la parte entro il minimale e la parte che lo eccede: la riduzione colpisce entrambe.
Quello che resta fermo, però, è più di quanto si immagini:
- Il minimale. Il primo periodo del comma 77 rinvia alla legge 233/1990: i contributi restano dovuti sul reddito minimale di 18.808,00 € anche a reddito inferiore. Lo sconto abbassa il conto sul minimale, non lo toglie.
- Il contributo di maternità di 7,44 € l’anno. Il comma riduce «la contribuzione dovuta ai fini previdenziali», e questo non lo è.
- Le scadenze. Il comma 79 dispone che saldo e acconto si versano «entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». La riduzione non sposta nessuna data.
- La gestione di iscrizione e il coefficiente di redditività. Non dipendono dal regime contributivo e non si toccano.
Il prezzo scritto nella norma: i mesi accreditati
Il terzo periodo del comma 77 è quello che quasi nessuno riporta: «Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335». Quella disposizione è la regola per cui, se si versa meno del contributo corrispondente al minimale, i mesi di assicurazione accreditati si riducono in proporzione.
La circolare INPS n. 35 del 19 febbraio 2016 lo dice senza giri di parole: se l’importo versato è inferiore al contributo ordinario dovuto sul minimale, «verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato». Chi versa il 65% non accredita dodici mesi. È il dato che manca in quasi tutte le descrizioni dell’agevolazione, e non è un effetto collaterale: è dentro il comma che concede lo sconto.
Una parte dello sconto torna indietro come imposta
Il comma 64 deduce dal reddito forfettario i contributi previdenziali versati. Ridurre i contributi alza quindi l’imponibile dell’imposta sostitutiva, e una parte del risparmio rientra per quella strada. Il conto qui sotto è su un commerciante con 40.000,00 € di ricavi e coefficiente 40%, cioè 16.000,00 € di reddito forfettario.
| Voce | Senza riduzione | Con la riduzione del 35% | Differenza |
|---|---|---|---|
| Contributi dovuti sull’anno | 4.611,64 € | 3.000,17 € | -1.611,47 € |
| Imposta sostitutiva al 15% | 1.708,25 € | 1.949,97 € | 241,72 € |
| Totale | 6.319,89 € | 4.950,14 € | -1.369,75 € |
I contributi scendono di 1.611,47 €, l’imposta sale di 241,72 €, e il totale scende di 1.369,75 €. La proporzione non dipende dai numeri di questo esempio: finché il reddito resta sopra i contributi dedotti, di ogni euro risparmiato sui contributi torna indietro come imposta una quota pari all’aliquota sostitutiva — 15% in via ordinaria, 5% per chi è nei primi cinque anni di attività.
Come si chiede, ed entro quando
Il comma 83 distingue due situazioni. Chi intraprende l’attività presenta «mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall’INPS»; la circolare 35/2016 chiede di farlo «con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale». Chi già esercita presenta la stessa dichiarazione «entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno».
Il canale è il Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, nella sezione delle domande telematiche: lo indica la circolare INPS n. 29 del 10 febbraio 2015, che descrive anche un modello cartaceo da consegnare in sede per chi non ha ancora una posizione attiva. Quella circolare ha undici anni e i nomi delle voci del sito INPS non sono più esattamente quelli: il percorso va cercato, non ricopiato.
Il prossimo termine è domenica 28 febbraio 2027. Se un termine di decadenza che cade in un giorno festivo slitti al primo giorno lavorativo successivo, il comma 83 non lo dice: le norme che spostano le scadenze, quelle di cui parla la guida su una scadenza che cade di sabato o in un festivo, riguardano versamenti e adempimenti fiscali, e questa è una domanda a un ente previdenziale. Non lo diamo per scontato e non lo escludiamo.
Se il 28 febbraio passa
Il comma 83 prevede l’esito e non prevede rimedi: «Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l’accesso al regime agevolato può avvenire a decorrere dall’anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito». La circolare 29/2015 lo ripete in negativo: «ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso».
Né il comma né le due circolari che abbiamo letto prevedono un rimedio per il ritardo — una sanzione da pagare, una regolarizzazione tardiva, una riapertura del termine. Quello che scrivono è una cosa sola: l’anno è perso e si riprova a febbraio dell’anno dopo, sempre che le condizioni del comma 54 ci siano ancora.
Come si esce, e perché è una porta a senso unico
Il comma 82 dispone la cessazione «a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57». È l’anno successivo, e su questo il regime contributivo non segue il regime fiscale: chi supera i 100.000 € perde il forfettario nell’anno stesso, e la differenza fra le due date è spiegata nella guida su cosa succede superando 85.000 €.
Il pezzo che pesa di più viene dopo, nello stesso comma: «Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 54». La circolare 35/2016 elenca fra le cause di uscita anche la «scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato», con effetto dal «1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della domanda di uscita».
Messi in fila, i due testi dicono che si esce quando si vuole e che rientrare non è previsto. Se quell’«in ogni caso» copra anche l’uscita volontaria è la domanda da porre al professionista prima di presentare la rinuncia, non dopo.
Un punto che non abbiamo risolto
Il comma 83 scrive «entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno», che letto alla lettera suggerisce una domanda ogni anno. Le fonti divulgative dicono quasi tutte il contrario — adesione tacitamente prorogata finché i requisiti ci sono e non si rinuncia. Nella parte della circolare 35/2016 che abbiamo potuto leggere questo passaggio non c’è, e la circolare 29/2015 rimanda alle proprie modalità senza dirimere. Non lo scriviamo in nessuno dei due sensi: se sei già nel regime agevolato, è una verifica da fare sul Cassetto previdenziale prima di febbraio, non una cosa da dare per fatta.
Dove si vede nel calcolatore
Nel calcolatore del regime forfettario, se scegli artigiano o commerciante compare la voce della riduzione: cambiandola si vedono insieme i contributi, l’imposta e il totale, cioè le tre righe della tabella qui sopra. Il conto avviene nel browser e quello che digiti non raggiunge nessun server.
Tre limiti dichiarati. Lo strumento non sa se la domanda è stata accolta: applica la riduzione che selezioni tu. Non mostra i mesi accreditati, che sono l’altra metà del meccanismo e si leggono nell’estratto conto contributivo. E non ripartisce il reddito fra coadiuvanti secondo il comma 78: calcola la posizione di una persona sola.
Da dove vengono questi riferimenti
I commi 76, 77, 78, 79, 81, 82 e 83 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono stati letti sul testo vigente in Normattiva il 30 settembre 2026; le frasi fra virgolette sono alla lettera. Il testo del comma 77 che contiene il 35% è quello sostituito dall’art. 1, comma 111, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: la versione originaria del 2014 era un’altra, quindi citare «il comma 77 della legge 190/2014» senza il testo vigente non basta. Le circolari INPS n. 29 del 10 febbraio 2015 e n. 35 del 19 febbraio 2016 sono state lette su inps.it. Restano su fonte secondaria gli importi 2026 — minimale di 18.808,00 €, contributo di maternità di 7,44 €, aliquote usate nel conto — che vengono dalle circolari INPS n. 8 e n. 14 del 2026: sono nel nostro registro come confermati su fonti secondarie e non letti nel testo della circolare. Prima di usarli per un versamento, controllali sul sito dell’INPS.
Modello informativo da far verificare a un professionista abilitato. Questa pagina descrive che cosa prevedono i commi citati, chi vi rientra e con quali effetti. Non dice se chiedere la riduzione: è una scelta che scambia una minore uscita oggi con un minore accredito contributivo, e la si valuta con il proprio consulente sulla propria posizione.
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