Superare 85.000 € nel forfettario: cosa succede e quando
Le soglie sono due e non fanno la stessa cosa. Superati 85.000 € cambia tutto il 1° gennaio successivo; superati 100.000 € cambia nell’anno stesso. A disporre entrambe le regole è un solo comma, il 71, in tre righe.
Il comma che dispone tutto, per intero
Sta nell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e vale la pena leggerlo senza parafrasi: «Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite».
Gli 85.000 € in quel comma non compaiono: stanno nella lettera a) del comma 54, fra le condizioni che il comma 71 richiama. Superarli vuol dire che «viene meno taluna delle condizioni», e allora si applica il primo periodo — uscita dall’anno successivo.
| Voce | Oltre 85.000 € | Oltre 100.000 € |
|---|---|---|
| Norma | c. 54, lett. a), e c. 71, primo periodo | c. 71, secondo e terzo periodo |
| Quando il regime cessa | dall’anno successivo | dall’anno stesso |
| L’anno del superamento | resta forfettario per intero | è ordinario per intero, ai fini del reddito |
| Da quando è dovuta l’IVA | dal 1° gennaio successivo | dalle operazioni che superano il limite |
| Ragguaglio ad anno | previsto dal testo della lettera a) | non nominato dal comma |
Una nota sull’aritmetica delle soglie, perché qui la differenza di un centesimo esiste davvero. La lettera a) chiede ricavi o compensi «non superiori a euro 85.000»: a 85.000,00 € esatti la condizione c’è ancora, si perde da 85.000,01 €. Il comma 71 usa la stessa forma per l’altra soglia: «superiori a 100.000 euro».
Che cosa si guarda: gli incassi, non le fatture emesse
La lettera a) del comma 54 chiede che nell’anno precedente si abbia «conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000». Il comma 64, quello che determina il reddito, parla di «ricavi o compensi percepiti», e così fa il comma 71 per la soglia dei 100.000 €.
Per chi esercita un’arte o una professione il testo è quindi univoco: conta il criterio di cassa. Una fattura emessa il 20 dicembre e incassata il 10 gennaio appartiene all’anno dell’incasso, e per la soglia dell’anno in cui è stata emessa non esiste. È il motivo per cui a fine anno il totale del fatturato e il totale che conta per la soglia sono due numeri diversi, e il secondo è quello che decide.
Per le imprese la lettera a) usa un verbo diverso — «conseguito» invece di «percepito» — e quale criterio valga è questione trattata dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate. Le circolari in materia sono pubblicate in PDF e non in HTML: non le abbiamo lette alla fonte, e qui non le riportiamo a memoria. Se l’attività è d’impresa e il totale è vicino alla soglia, è il punto da chiarire con il commercialista prima di tirare le somme.
Due precisazioni stanno invece nel comma 55, e chiudono altrettanti dubbi frequenti: se si esercitano più attività con codici ATECO diversi si somma tutto, e gli ulteriori componenti positivi dichiarati ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale non rilevano per la verifica della soglia.
Chi ha aperto in corso d’anno: «ragguagliati ad anno»
Quelle tre parole stanno dentro la lettera a) e cambiano il conto a chi ha lavorato per una frazione d’anno. Il numero da confrontare con gli 85.000 € non è l’incassato di quei mesi: è l’incassato proporzionato all’anno intero.
Un esempio dell’ordine di grandezza. Chi ha aperto il 1° ottobre e ha incassato 25.000 € nei tre mesi finali arriva intorno ai 99-100.000 € ragguagliati ad anno, quindi sopra la soglia, pur avendo incassato meno di un terzo. Il comma non dice se la proporzione si faccia sui giorni o sui mesi: con questi numeri si supera in entrambi i casi, ma nei casi al limite il criterio decide, e questa pagina non lo inventa.
L’asimmetria da tenere a mente: il ragguaglio ad anno è scritto nella lettera a), cioè per gli 85.000 €. Il comma 71, quando fissa la soglia dei 100.000 €, parla di «ricavi o compensi percepiti» e non lo nomina.
Fra 85.000 € e 100.000 €: quest’anno non si fa niente
L’anno del superamento resta forfettario a tutti gli effetti. Si continua a fatturare senza IVA e senza rivalsa (comma 58), i compensi non subiscono ritenuta d’acconto (comma 67), il reddito si determina col coefficiente e si paga l’imposta sostitutiva (comma 64). La dichiarazione che si presenterà l’anno dopo, su quell’anno, è ancora quella del forfettario.
Non c’è niente da comunicare. La cessazione del comma 71 opera per legge: non è un’opzione, non ha un modulo e non ha un termine. L’unica comunicazione che questi commi prevedono è quella del comma 70 — l’opzione per applicare IVA e imposte nei modi ordinari, «valida per almeno un triennio», che si esercita per scelta e non ha niente a che vedere col superamento della soglia.
Dal 1° gennaio: che cosa torna, voce per voce
| Voce | Che cosa cambia | Comma |
|---|---|---|
| IVA in fattura | si torna a esporre l’imposta e a esercitarne la rivalsa sul cliente | c. 58, lett. a) |
| Versamenti, liquidazioni, dichiarazione e registri IVA | tornano in blocco: l’esonero riguardava «il versamento dell’imposta sul valore aggiunto e tutti gli altri obblighi» previsti dal d.P.R. 633/1972 | c. 59 |
| Scritture contabili | cade l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture | c. 69 |
| Ritenuta d’acconto subita | i compensi tornano soggetti a ritenuta, e la dichiarazione da rilasciare al committente non ha più oggetto | c. 67 |
| Ritenuta d’acconto operata | si torna a essere sostituto d’imposta sui compensi che si pagano | c. 69 |
| Rettifica della detrazione | si opera «nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie» | c. 61 |
| Imposta sul reddito | l’imposta sostitutiva del 15% lascia il posto all’imposizione ordinaria | c. 64 |
| Costi | i costi effettivi tornano deducibili, ma quelli sostenuti durante il forfettario «non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi» | c. 72 |
I riferimenti al d.P.R. 633/1972 sono quelli contenuti nel testo vigente della legge 190/2014. Il testo unico dell’IVA — d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2026 — riordina quelle disposizioni, ma su Normattiva i suoi articoli finali non sono consultabili in HTML: la data da cui i nuovi articoli sostituiscono i vecchi non è stata verificata alla fonte, e qui non viene scritta.
Il passaggio più facile da sbagliare è quello delle operazioni a cavallo, e il comma 72 lo disciplina apposta, «al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione»: i ricavi e i compensi che hanno già concorso a formare il reddito secondo le regole del forfettario non rilevano negli anni successivi; quelli che non vi hanno concorso rilevano nei periodi d’imposta successivi in cui si verificano i presupposti. Tradotto sulla fattura di dicembre incassata a gennaio: non è stata reddito nell’anno forfettario, perché non era stata incassata, e lo diventa nell’anno ordinario.
Oltre 100.000 €: l’IVA parte dall’operazione, non dall’anno
Qui il comma 71 tratta i due tributi in modo diverso, e la differenza è tutta nel terzo periodo. Ai fini del reddito il regime «cessa di avere applicazione dall’anno stesso»: il reddito dell’intero periodo d’imposta si determina con le regole ordinarie, non col coefficiente. Ai fini dell’IVA l’imposta è dovuta «a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite» — non dal 1° gennaio di quell’anno e non su tutte le operazioni dell’anno.
In pratica: le fatture emesse senza IVA prima del superamento restano quello che sono, e la prima operazione con IVA è quella che porta il totale oltre i 100.000 €. Che cosa si fa se proprio quella fattura è già stata emessa senza IVA, il comma non lo dice: la risposta sta nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, che è pubblicata in PDF e che non abbiamo potuto leggere in HTML. Non la riportiamo a orecchio. È la prima domanda da fare al commercialista, e va fatta subito, perché riguarda un documento già trasmesso e già in mano al cliente.
Che cosa non cambia — e la riduzione del 35%, che cambia un anno dopo
La posizione previdenziale. La gestione in cui si versa, il minimale, le aliquote e le scadenze dei contributi non dipendono dal regime fiscale ma dall’attività svolta: il superamento della soglia non li tocca. Quanto si paga, gestione per gestione, sta nella guida sui contributi INPS nel forfettario.
La riduzione contributiva del 35% invece cade — e non nello stesso momento in cui cade il regime fiscale. I commi 76 e 77 la riservano ai «soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d’impresa», e il comma 82 dispone che il regime contributivo agevolato «cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 57».
Il comma 82 non riproduce l’«anno stesso» del comma 71. Chi supera i 100.000 € si trova quindi, a leggere il testo, col regime fiscale caduto nell’anno del superamento e l’agevolazione contributiva che cessa dall’anno dopo: due date che la legge non fa coincidere. Come si gestisce quell’anno va verificato col professionista e con l’INPS, non deciso su una tabella.
Il coefficiente di redditività non cambia per il fatto di essere vicini alla soglia: lo impone il codice ATECO e resta quello finché il regime si applica. La tabella completa è nella guida sui coefficienti di redditività.
Dove si vede nel calcolatore
Nel calcolatore del regime forfettario, sopra 85.000 € di incassi compare un avviso: l’anno in corso resta valido, dal 1° gennaio successivo si passa all’ordinario. Sopra 100.000 € l’avviso diventa un errore, perché a quel punto il conto mostrato non descrive più la situazione: il regime è caduto nell’anno stesso.
Due limiti dichiarati dello strumento. Il calcolatore non ragguaglia ad anno l’importo che digiti: chi ha aperto in corso d’anno il confronto con la soglia lo deve fare sul numero proporzionato. E non calcola il regime ordinario: non dice quanto si pagherebbe da gennaio fra IRPEF, addizionali e IVA. Il conto avviene nel browser: quello che scrivi non raggiunge nessun server.
Le fonti, e cosa resta non verificato
Tutti i commi citati sono stati letti sul testo vigente dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, su Normattiva, il 28 settembre 2026: commi 54, 55, 58, 59, 61, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 76, 77 e 82. Le virgolette riportano il testo alla lettera. Non sono state consultate alla fonte, perché disponibili soltanto in PDF, le circolari e le risposte dell’Agenzia delle Entrate: per questo due punti di questa pagina — il criterio di cassa per le imprese e il trattamento della fattura che supera i 100.000 € già emessa senza IVA — restano dichiarati aperti invece che risolti.
Modello informativo da far verificare a un professionista abilitato. Questa pagina descrive che cosa dispongono i commi citati e da quando. Non dice che cosa convenga fare nel tuo caso, non conosce la tua situazione e non tiene conto delle modifiche pubblicate dopo la sua ultima revisione.
Voglio sapere quanto mi resta e quanto verso
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