Forfettario al 5%: i tre requisiti, e gli errori che fanno perdere l’aliquota
Nel regime forfettario l’imposta sostitutiva ordinaria è il 15%. Per chi apre una nuova attività scende al 5% per cinque periodi d’imposta, ma non basta essere all’inizio: la legge chiede tre condizioni insieme, e la seconda è quella su cui si perde l’agevolazione più spesso.
La norma
L’aliquota ridotta sta nell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il comma la fissa nella misura del 5% «per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi» — quindi 5 periodi d’imposta in tutto, non cinque anni contati dalla data di apertura.
La differenza è concreta. Chi apre la partita IVA a novembre 2026 consuma un intero periodo d’imposta con due mesi di attività: i periodi agevolati restano cinque — dal 2026 al 2030 — ma il primo è parziale, e l’ultimo anno agevolato è il 2030, non il 2031.
I tre requisiti, uno per uno
1. Nessuna attività d’impresa o di lavoro autonomo nei tre anni precedenti
La lettera a) del comma 65 chiede che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
Da notare due cose. La prima: il divieto riguarda qualunque attività autonoma, non solo quella che si sta per aprire — chi aveva una ditta individuale in un settore del tutto diverso è comunque escluso. La seconda: contano anche le partecipazioni in società di persone e le posizioni di collaboratore nell’impresa familiare, perché la norma le nomina espressamente. Il lavoro dipendente, invece, non rientra in questa lettera: se ne occupa la successiva.
2. Nessuna mera prosecuzione di un’attività già svolta
La lettera b) chiede che la nuova attività non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza come lavoro dipendente o autonomo. È il requisito che fa perdere l’aliquota più spesso, perché non si valuta sulla forma del rapporto ma sulla sostanza di ciò che si fa.
L’Agenzia delle Entrate guarda alla continuità reale: stesso lavoro, stessi clienti, stesso mercato, stessi strumenti. Il caso tipico è il dipendente che viene licenziato o si dimette e riprende esattamente le stesse mansioni come consulente per il datore di lavoro di prima. Cambia il contratto, non l’attività.
Il comma prevede una sola eccezione esplicita: il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Il praticante avvocato o commercialista che apre la partita IVA dopo l’esame non sta proseguendo nulla, ai fini di questa norma.
3. Se si rileva un’attività altrui, i suoi ricavi devono stare sotto la soglia
La lettera c) riguarda solo chi prosegue un’attività svolta da un altro soggetto: acquisto d’azienda, affitto d’azienda, successione, donazione. In quel caso i ricavi o compensi realizzati da quel soggetto nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite del comma 54, cioè gli 85.000 euro.
Chi non rileva niente da nessuno non deve verificare questa condizione: è la lettera che si applica meno di frequente, ed è anche quella che le sintesi in rete dimenticano o confondono con un requisito generale.
Se si entra nel forfettario dopo il primo anno, il 5% è contestato
Il comma 65 lega l’aliquota ridotta ai primi cinque periodi d’imposta dell’attività e ai tre requisiti visti sopra: il testo non richiede espressamente di essere nel forfettario fin dall’apertura. L’Agenzia delle Entrate però legge la norma in senso restrittivo.
Con la risposta a interpello n. 226 del 22 novembre 2024 ha affermato che l’aliquota agevolata è tesa a favorire esclusivamente chi inizia una nuova attività applicando ab origine il regime forfettario, e che chi inizia in regime ordinario — anche a causa di una causa di esclusione — e passa al forfettario in seguito non può applicarla, nemmeno per i periodi che residuano al compimento del quinquennio.
Una risposta a interpello vincola solo chi l’ha chiesta e non è fonte del diritto: parte della dottrina la ritiene in contrasto con il testo del comma 65, che di permanenza nel regime non parla. Resta il fatto che è la posizione dichiarata dell’Amministrazione, e che applicare il 5% venendo da un altro regime significa esporsi a un recupero d’imposta. È una valutazione da fare con un professionista prima di compilare la dichiarazione, non dopo.
Quanto vale, in euro
L’agevolazione tocca la sola imposta sostitutiva: sui contributi previdenziali non cambia nulla. Su un reddito imponibile di 20.000 euro l’imposta passa da 3.000 a 1.000 euro, e la differenza è tutta lì.
Il risparmio è limitato nel tempo: dal sesto periodo d’imposta l’aliquota è il 15%, a parità di tutto il resto.
Cosa succede se il requisito manca
L’aliquota ridotta non è oggetto di un’opzione da comunicare: si applica in dichiarazione se le condizioni ci sono. Se un controllo accerta che non c’erano — quasi sempre per la mera prosecuzione — viene recuperata la differenza fra il 15% e il 5% per tutti gli anni interessati, con sanzioni e interessi. Il regime forfettario in sé, però, resta valido: si perde l’aliquota, non il regime.
È il motivo per cui la valutazione della lettera b) va fatta prima, con un professionista: è l’unico dei tre requisiti che dipende da un giudizio di merito e non da una data o da un numero.
Il conto completo
Nel calcolatore del regime forfettario la casella «Ho diritto all’aliquota del 5%» sostituisce l’aliquota nel calcolo e mostra l’avviso sulle condizioni. Il calcolo avviene interamente nel browser: gli importi digitati non raggiungono nessun server.
Modello informativo da far verificare a un professionista abilitato.