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Validità del preventivo: quanti giorni, e cosa succede poi

Trenta giorni, sessanta, tre mesi: la domanda arriva sempre nella stessa forma, e cerca un numero. Il numero non c’è: nessuna norma fissa quanto dura un preventivo, la durata la scrive chi lo fa. Quando non la scrive un termine esiste comunque, ma lo decide una formula del Codice Civile che nessuno può calcolare in anticipo con precisione.

Un preventivo è una proposta, non un contratto

Il primo comma dell’art. 1326 del Codice Civile dice quando il contratto nasce: «Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte».

Tre conseguenze, tutte dentro quella riga. Finché l’accettazione non c’è non c’è nessun contratto: il cliente che ha ricevuto il preventivo non è obbligato a niente, e non gli si può chiedere un acconto in forza del foglio. Il preventivo impegna invece chi lo ha fatto, ma solo nei limiti di quello che dice — le voci, i prezzi, il termine. E il momento che conta non è quello in cui il cliente decide: è quello in cui la sua decisione arriva a te.

Un avvertimento che riguarda proprio il foglio che hai in mano. Che un preventivo sia una proposta contrattuale dipende da come è scritto: un documento che indica solo una stima di massima, o che rimanda a un accordo successivo per elementi essenziali, può essere una cosa diversa — un invito a trattare, per esempio. Quale delle due sia il tuo modello non è una cosa che una guida possa stabilire: dipende dal testo e dalle circostanze, e la domanda va fatta su quel testo.

Nessun termine di validità di legge

Il secondo comma dello stesso articolo è quello che risponde alla domanda dei giorni: «L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi».

L’ordine delle parole è l’ordine delle cose. Prima viene il termine stabilito da chi ha fatto la proposta: se sul preventivo c’è una data, quella è la data. Solo in mancanza entra in gioco il resto, e il resto non è un numero: è un criterio — «ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi». Per una tinteggiatura e per un impianto industriale quel tempo non è lo stesso, e chi lo misura lo fa dopo, quando la discussione è già aperta.

Nota il verbo: l’accettazione deve giungere. Il termine si misura sull’arrivo, non sulla spedizione: un cliente che firma l’ultimo giorno e manda la mail il giorno dopo è fuori. Un preventivo che scrive quanti sono i giorni e non da quando decorrono — dalla data del documento, dalla consegna, dal ricevimento — lascia quella domanda aperta.

Il primo comma parla di «conoscenza» dell’accettazione, il secondo del fatto che «giunga». Come i due si tengono insieme — cioè quando una comunicazione arrivata si considera anche conosciuta — lo dicono altri articoli del codice, che questa pagina non ha letto e non riporta.

E i trenta giorni che si leggono su quasi tutti i preventivi? Non vengono da una norma. Sono un’abitudine, e nel nostro generatore sono il valore proposto per difetto, che si cambia.

Revocabile o irrevocabile: due regimi diversi

Scritta la data, resta una seconda domanda, che è quella che conta davvero: quella data ti lega le mani? Il codice conosce due situazioni.

VoceProposta revocabileProposta irrevocabile
Dove staart. 1328, primo commaart. 1329
Come nasceÈ la regola: il proponente non si è impegnato a tenere ferma l’offertaIl proponente «si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo»
La revocaPossibile «finché il contratto non sia concluso»«La revoca è senza effetto»
Se l’altra parte ha già cominciatoChi revoca «è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione», se l’accettante era in buona fede e non aveva notizia della revocaNon si pone: la revoca non ha effetto, e l’accettazione che arriva nel termine conclude il contratto
Serve un termine?No: la revocabilità non dipende da una dataSì: l’articolo parla di «un certo tempo»

Dell’art. 1329 vale la pena leggere anche il secondo comma, che quasi nessuno cita: nel caso della proposta irrevocabile «la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia». Che cosa accada negli stessi casi a una proposta ordinaria, questi tre articoli non lo dicono, e questa pagina non lo ricava.

Il punto che non decidiamo

Un preventivo che porta scritto «offerta valida 30 giorni» ricade nell’art. 1329 — cioè diventa irrevocabile per quel tempo — o fissa soltanto il termine per l’accettazione previsto dall’art. 1326, restando revocabile in base all’art. 1328? La differenza è pesante, perché nel secondo caso i trenta giorni valgono per il cliente e non per te. I due testi tirano in direzioni diverse: l’art. 1329 chiede un obbligo di mantenere ferma la proposta, e una data di validità non è, alla lettera, un obbligo di quel tipo; l’art. 1326 parla di un termine e non dice nulla sulla revoca. Non prendiamo posizione, e nessuna riga di questa pagina va letta come se lo facesse. Quello che si può dire è che le due formule si scrivono in modo diverso — «offerta valida fino al …» non è «mi obbligo a mantenere ferma la presente proposta fino al …» — e che decidere quale delle due mettere su un modello che si userà per anni è una domanda da fare a un legale una volta sola.

Cosa succede quando la data scade

Non succede che il preventivo si autodistrugga. L’accettazione arrivata fuori termine non conclude il contratto, ma il terzo comma dell’art. 1326 mette una porta di servizio, e la mette dal tuo lato: «Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte».

Due cose, quindi. La prima: un preventivo scaduto e accettato non è carta straccia, è una scelta in mano a chi lo ha fatto — tenerla buona ai prezzi di allora, o rifarlo. La seconda: se la scelta è tenerla buona, l’avviso va dato «immediatamente», e quanto sia immediato l’articolo non lo quantifica. Un messaggio scritto lo stesso giorno costa niente ed è la sola forma di quell’avviso di cui resti una traccia.

Lo stesso articolo chiude con un caso che si incontra più spesso della scadenza: il cliente accetta cambiando qualcosa. Quarto e quinto comma: se hai richiesto per l’accettazione «una forma determinata», l’accettazione data in forma diversa «non ha effetto»; e «un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta». Chi rimanda il preventivo firmato dopo aver tolto una voce o spostato la consegna non ha accettato: ha proposto. Le parti si scambiano i ruoli, e la decisione torna a te.

Perché la data la scrive chi fa il preventivo

Messa così, la scelta è fra due modi di determinare lo stesso termine. Con una data, il termine sta nel documento. Senza, è quello «ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi», cioè un termine che qualcun altro misurerà più tardi, sugli usi di un settore e su un affare di cui si discute proprio perché è finito male.

Il costo di questa differenza si vede sui materiali. Prendiamo un preventivo da 8.000 €, di cui 5.000 € di materiale acquistato a listino, accettato quattro mesi dopo: se nel frattempo il listino del fornitore è salito del 10%, i 500 € di differenza restano addosso a chi ha fatto l’offerta, perché il prezzo offerto era quello. I numeri sono di esempio, il meccanismo no.

Né la strada opposta — revocare e rifare i conti — è gratuita. Il primo comma dell’art. 1328 la ammette «finché il contratto non sia concluso», ma aggiunge che se l’accettante «ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto». Chi ha già ordinato i serramenti fidandosi dell’offerta non resta a mani vuote.

Tre date diverse sullo stesso foglio

La confusione più frequente non riguarda la norma, riguarda il documento. Su un preventivo ci sono tre termini che non sono lo stesso: entro quando il cliente può accettare (la validità dell’offerta), entro quando consegni (i tempi di consegna), entro quando ti paga (le modalità di pagamento). «Trenta giorni» scritto una volta sola, in fondo al foglio, è ambiguo su tutti e tre. Nel generatore di preventivi sono tre campi separati proprio per questo. Su che cosa distingue il preventivo dai documenti che vengono dopo c’è la guida sulla differenza fra preventivo, proforma e fattura.

Cosa questa pagina non tratta

Il perimetro sono tre articoli del Codice Civile, e fuori restano materie che hanno fonti proprie. Se il cliente è un consumatore, e il contratto si conclude a distanza o fuori dai locali commerciali, si aggiungono le regole del Codice del consumo, fra cui un diritto di recesso: non le abbiamo lette alla fonte e non le riportiamo qui. In alcune professioni la legge impone di comunicare al cliente un preventivo con un certo contenuto: quegli obblighi stanno nelle rispettive norme professionali. E i preventivi presentati nelle gare pubbliche seguono le regole della gara, non queste.

Cosa fa il generatore, e cosa non fa

Il campo si chiama «Validità dell’offerta» e vuole un numero di giorni: proposti trenta, che si cambiano. Sul preventivo finisce una riga sotto il numero del documento, nella forma «Data … — valido fino al … (30 giorni)»: la data di scadenza è scritta per esteso, non da calcolare. Il conto avviene nel browser: importi, clienti e listini non raggiungono nessun server.

Quattro limiti dichiarati, tutti su questa pagina.

Da dove vengono questi riferimenti

Gli articoli 1326, 1328 e 1329 del Codice Civile (r.d. 16 marzo 1942, n. 262) sono stati letti il 30 settembre 2026 su brocardi.it, che ne riproduce il testo; le frasi fra virgolette sono alla lettera da lì. Non sono stati confermati sulla fonte primaria: la vista per singolo articolo di Normattiva ha restituito errore in tutte le forme di indirizzo provate, e l’unica pagina che si apre è l’indice del codice, che non contiene il testo. È un limite di questa pagina, non una scelta: prima di usare queste parole in un documento che conta, confrontale con il testo vigente su Normattiva.

Modello informativo da far verificare a un professionista abilitato. Questa pagina descrive che cosa prevedono i tre articoli citati e come si combinano con la data scritta su un preventivo. Non dice quale termine mettere sul tuo, né se la tua offerta sia revocabile: sul punto controverso segnalato qui sopra la posizione la prende un legale sul testo del tuo modello, non una guida.

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