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Quando la privacy policy di un sito web è obbligatoria

«Serve la privacy policy?» è una domanda posta male: l’obbligo non nasce dall’avere un sito, nasce dal trattare dati personali. E quando c’è, il contenuto non è a scelta — l’art. 13 del GDPR elenca dodici informazioni, e sono quelle.

Quando l’obbligo scatta

Il Regolamento (UE) 2016/679 apre l’art. 13 così: «In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all’interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni».

Nella frase ci sono due condizioni, e nessuna delle due riguarda il tipo di sito.

L’art. 12, par. 1 aggiunge la forma: le informazioni vanno date «in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro». Un documento corretto ma illeggibile non soddisfa questo articolo.

Le dodici informazioni, una per una

L’elenco dell’art. 13 non è un indice suggerito: il verbo è «fornisce». L’unica deroga sta al par. 4, e vale solo «se e nella misura in cui l’interessato dispone già delle informazioni».

Art. 13 GDPRChe cosa va scritto
par. 1, lett. a)Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e, dove esiste, del suo rappresentante.
par. 1, lett. b)Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, quando è stato nominato.
par. 1, lett. c)Finalità del trattamento e base giuridica su cui si fonda.
par. 1, lett. d)Quali sono i legittimi interessi perseguiti, se la base giuridica è l’art. 6, par. 1, lett. f).
par. 1, lett. e)Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali.
par. 1, lett. f)Intenzione di trasferire i dati verso un paese terzo e le garanzie su cui il trasferimento si fonda.
par. 2, lett. a)Periodo di conservazione oppure i criteri per determinarlo.
par. 2, lett. b)Diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità.
par. 2, lett. c)Diritto di revocare il consenso, quando il trattamento si fonda sul consenso.
par. 2, lett. d)Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.
par. 2, lett. e)Se la comunicazione dei dati è un obbligo legale o contrattuale, e le conseguenze della mancata comunicazione.
par. 2, lett. f)Esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.

Il par. 3 chiude il cerchio: se più avanti il titolare vuole usare quei dati per una finalità diversa da quella per cui li ha raccolti, deve informare prima di farlo. Cambiare l’uso dei dati e aggiornare il documento dopo è la sequenza sbagliata.

Le quattro voci che mancano più spesso

Le informative copiate in giro coprono quasi sempre titolare, finalità e diritti. Si fermano prima su quattro punti, e sono quattro lettere dell’elenco qui sopra.

La cookie policy è un altro documento, e un’altra norma

I cookie non stanno nell’art. 13: stanno nell’art. 122, comma 1, del d.lgs. 196/2003, che consente di archiviare informazioni nel dispositivo dell’utente o di accedere a quelle già archiviate «unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate». Le eccezioni sono due: l’archiviazione o l’accesso finalizzati unicamente a effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, e quelli strettamente necessari a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall’utente.

Come si chiede quel consenso lo dicono le linee guida del Garante n. 231 del 10 giugno 2021 (in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021). Tre punti che i banner sbagliano spesso:

Vale anche il contrario: se il sito non installa cookie che richiedono il consenso, il banner non va messo. Chiederlo per qualcosa che non c’è è a sua volta un errore.

Perché l’informativa copiata è peggio di una corta

Un’informativa presa da un altro sito descrive i trattamenti di quel sito: dichiara fornitori che non usi, finalità che non persegui e tempi di conservazione che non rispetti. L’art. 13 chiede informazioni sul trattamento reale, e un documento che ne descrive un altro non le fornisce. In sede di verifica la difformità non richiede indagini: si legge confrontando il testo con il sito.

In quale fascia di sanzioni sta

L’art. 83 divide le violazioni in due fasce. Il par. 4 arriva a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente; il par. 5 arriva a 20 milioni o al 4%, se superiore. La lett. b) del par. 5 nomina «i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22»: l’informativa, che è l’art. 13, sta nella fascia alta.

Sono tetti, non importi tipici: l’art. 83, par. 1 impone che la sanzione sia effettiva, proporzionata e dissuasiva, e il par. 2 elenca i criteri con cui si misura — gravità e durata, carattere doloso o colposo, misure adottate, grado di cooperazione. Il dato utile a una micro-impresa non è il numero di dieci cifre: è che l’informativa mancante o falsa non ricade nella fascia più bassa.

Il registro dei trattamenti è ancora un altro documento

L’informativa guarda in fuori, verso l’utente; il registro dell’art. 30 guarda in dentro ed è quello che si esibisce in caso di controllo. Il par. 5 esonera «le imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti», ma con tre eccezioni alternative: basta che il trattamento possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, oppure che non sia occasionale, oppure che riguardi le categorie particolari dell’art. 9 o i dati dell’art. 10.

È la seconda a meritare attenzione, perché un sito che raccoglie iscrizioni o ordini lo fa in modo continuativo. Se l’esonero regga o no è una valutazione sul caso concreto, non una conseguenza automatica del numero di dipendenti: è una domanda da portare a un professionista abilitato.

Che cosa fa lo strumento di questo sito

Il generatore di privacy e cookie policy parte dai trattamenti che dichiari — contatti, newsletter, area riservata, vendite, statistiche, cookie, log, contenuti incorporati, candidature — e scrive solo le sezioni che ne derivano. Ognuna porta finalità, base giuridica con l’articolo che la regge, dati trattati e tempi di conservazione. Anche le sezioni condizionate seguono questa regola: la revoca del consenso compare solo se almeno un trattamento si fonda sul consenso, gli artt. 45 e 46 solo se hai dichiarato fornitori fuori dall’Unione.

Quello che non fa: non decide al posto tuo quali trattamenti hai attivi, non verifica il tuo sito e non attesta la conformità di niente. Produce una bozza documentata — con l’articolo in chiaro accanto a ogni sezione, così chi la controlla impiega minuti invece di riscriverla da zero. Il documento è composto dentro il browser: i dati del titolare non raggiungono nessun server.

Modello informativo da far verificare a un professionista abilitato.

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